Con il nuovo Codice della Crisi d’Impresa il  DLGS 14/2019 entrato in vigore nel Marzo 2019 si elimina qualsiasi anacronistico modo di vedere l’insolvente come un debitore da oscurare poiché incapace di soddisfare le pretese dei creditori.

Rispetto al passato meglio, ma con nuove soluzioni negoziali anche a discapito degli Amministratori.

Infatti l’articolo 387  del DLGS 14/2019 modifica gli articoli 2476  e 2486 del codice civile, in particolare:

“Gli Amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può’ essere  proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei crediti. La rinuncia all’azione da parte della società non impedisce l’azione da parte dei creditori sociali…”

In pratica in caso di insolvenza dell’azienda i creditori potranno chiedere i danni direttamente agli Amministratori che ne rispondono con il loro patrimonio personale  e in loro assenza con quello dei loro eredi.

Maggiori responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori in difesa di azioni risarcitorie promosse nei loro confronti da svariati motivi, per esempio  a causa di contenziosi fiscale oppure per l’impossibilità di esigere dei crediti , alzano inevitabilmente il livello di responsabilità di tali figure apicali che sono esposti ad una pluralità di soggetti, pubblici e privati i cui interessi possono essere lesi.

Tali responsabilità possono essere tutelate con la polizza assicurativa della Responsabilità  Civile degli Amministratori.

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