Il Regolamento Europeo Tassonomia 2020/852 introduce quei criteri di ecosostenibilità delle attività economiche classificandole sulla base dell’attuazione di obiettivi ambientali ecocompatibili.
Un’attività economica è considerata ecosostenibile se contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di obiettivi aziendali non recando danni significativi. L’uso sostenibile e la protezione delle acque, la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, la transizione verso un’economia circolare sono tra i principali obiettivi che definiscono un’azienda ecosostenibile.
Il Testo Unico dell’Ambiente (DLGS 152/2006) all’articolo 300 definisce con “Danno Ambientale” qualsiasi deterioramento significativo e misurabile diretto o indiretto di un risorsa naturale e della sua alterazione originale: è sufficiente alterare un micro sistema per essere responsabili di un danno ambientale.
Qualsiasi sostanza immessa nell’ambiente
che ne provoca un’alterazione, ne provoca un inquinamento.
Possiamo sicuramente dire che oggi il legislatore imponga in buona sostanza una responsabilità oggettiva per cui si è sempre responsabili del proprio sito, inteso come luogo fisico dove si svolgono le proprie attività, anche per causa maggiore esponendo l’azienda a rischi di responsabilità civile, penale oltre all’obbligo di bonifica del territorio, senza dimenticare che il rischio inquinamento è un reato presupposto 231.
Ci sono delle cosi dette fonti di rischio “Sorgenti” a cui si deve essere particolarmente attenti e da cui si possono scatenare danni ambientali:
- elementi interrati e semi interrati (esempio vasche e serbatoi)
- aree di deposito prodotti
- aree di stoccaggio rifiuti
- aree di carico e scarico
- depuratori aziendali
- camini
A ognuna di queste sorgenti corrisponde uno scenario di danno ambientale.
Compito del broker è verificare insieme al cliente le aree dei processi operativi e il trasferimento all’assicuratore (la compagnia di assicurazione) di quei rischi che l’azienda non può ritenere.