La responsabilità del professionista viene normata dagli articoli 1176 e 1218 del codice civile.

Il 1176, con particolare riguardo al secondo comma, riferisce della diligenza specifica a cui viene legata la prestazione del professionista delineando sempre più’ il concetto che nell’esercizio di un’attività professionale si debba valutare la prestazione legandola alla natura dell’incarico.


Il grado di diligenza richiesto al professionista, ad esempio all’avvocato o al medico , esprime un principio di portata generale, per cui si dovrebbero sempre considerare le specifiche competenze del debitore, anche se questi non fosse un professionista.

Non è più’ sufficiente la diligenza ordinaria del buon padre di famiglia, come viene indicato nel primo comma dello stesso articolo.

A mitigare la responsabilità del Professionista arriva pero’ l’articolo 2236 del codice, per cui…. “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà il prestatore d’opera non risponde dei danni se non per dolo o colpa grave” tranne pero’ nel caso di imperizia che viene considerata colpa lieve.

Ricordiamo che le tipologie di colpa grave sono tre:

  • imprudenza

  • imperizia

  • negligenza

Si può’ similmente rilevare questo concetto nella modifica introdotta dalla legge Gelli/Bianco con l’introduzione, in ambito penale, dell’articolo 590 sexies per cui la pena non si applica all’esercente la professione sanitaria per la sola imperizia se questi dimostra di avere seguito le raccomandazioni delle linee guida.
L’imprudenza, la negligenza, gli interventi di routine o di facile esecuzione comportano quasi sempre colpa grave.

Il 1218 del codice civile cita invece …” il Debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta ( art. 1176) è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Possiamo dire il linea generale che, quando l’errore che ha causato il danno è riferito a un comportamento talmente evidente che chiunque avrebbe potuto evitarlo si possa parlare di colpa grave, quando invece entriamo nella diligenza specifica si debba valutare caso per caso.

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