Nel risarcimento danni ai beni esistono una serie di norme ben precise che concorrono alla quantificazione del danno per cui l’assicuratore è tenuto al rimborso del sinistro non in forma illimitata ma con determinati parametri: scopriamo insieme quali sono e analizziamo un esempio concreto.
Come danni a beni intendiamo riferirci per esempio a incendio, furto, fenomeni elettrici, rotture accidentali, che possono colpire mezzi di trasporto (furgoni, auto, moto, scooter), attrezzatura industriali e d’ufficio, mobilio, hardware (server, PC, notebook, NAS, stampanti, multifunzioni, apparecchi di rete, rack), software (licenze), fabbricati e più in generale tutti i beni di proprietà per natura mobili ed immobili.
È bene ricordare che l’assicurazione è qual contratto tra le parti per cui la Compagnia di Assicurazione, a fronte di un corrispettivo (il premio assicurativo), si obbliga a risarcire un assicurato nei limiti convenuti del contratto stipulato.
Risarcimento in ambito assicurativo per i danni ai beni:
cosa dice il Codice Civile
In buona sostanza possiamo ricordare quelli che sono i principali articoli del Codice Civile che concorrono a queste regole per il risarcimento danni ai beni:
- l’articolo 1908, per cui non può essere attribuito valore superiore a un cosa perita o danneggiata rispetto a quello che aveva al tempo del sinistro;
- l’articolo 1907, per cui se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Esistono poi altre norme che non vogliamo ora prendere in considerazione che possono inficiare sul risarcimento come le dichiarazione inesatte e reticenti dell’assicurato (art. 1892 del cc) e all’aggravamento del rischio (art. 1898 cc) di cui abbiamo già parlato in altri articoli e per cui diamo per scontato non concorrano negativamente nell’evento.
Quindi, ciò premesso, l’Assicuratore, per determinare le somme che concorrono al risarcimento, terrà conto delle partite e dei valori assicurati nel contratto adottando il criterio stabilito nella polizza.
Ad esempio, nel caso dei fabbricati viene assicurato per il loro valore di ristrutturazione a nuovo; per i contenuti, viene adottato il principio del rimpiazzo del bene con uno uguale e/o equivalente; le merci vengono invece assicurate in base al loro valore di produzione/vendita.
Il risarcimento in ambito assicurativo per i danni ai beni: un esempio concreto
Riportiamo di seguito un semplice esempio per meglio comprendere il calcolo:
- partita colpita dal sinistro: incendio del fabbricato
- valore assicurato in polizza del fabbricato: € 700.000,00
- valore a nuovo stimato del fabbricato € 1.000.000,00
(cioè il costo che realmente dovrei sostenere per ricostruirlo) - danno subito € 500.000,00
Stabilito che il danno subito sia di € 500.000,00, che il valore assicurato in polizza sia di € 700.000,00 e che il valore di ricostruzione a nuovo come prevede la polizza sia di € 1.000.000,00, superiore rispetto a quello assicurato nel contratto, l’Assicuratore per quantificare l’indennità applica la seguente regola proporzionale:
REGOLA PROPORZIONALE
indennità : danno = valore assicurato : valore effettivo del bene assicurato
x : 500.000,00 = 700.000,00 : 1.000.000,00
Dall’applicazione della proporzione verranno rimborsati solo € 350.000 rispetto ai € 500.000,00 subiti, come previsto dall’art.1907 del codice civile.
Considerazioni finali
Si potrebbe pensare che il valore a nuovo sia limitativo nel contratto assicurativo, se come visto non vengono indicati i valori assicurati corretti, ma sarebbe peggio se non fosse previsto in quanto il risarcimento terrebbe solo conto dello stato d’uso, come prevede l’articolo 1908 del Codice Civile con un risarcimento in certi casi notevolmente inferiore poiché viene applicato il degrado al bene interessato.