La Legge di Bilancio 213/2023 per l’anno 2024 ha introdotto l’obbligo per le imprese con sede legale in Italia di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale, pena sanzioni per il mancato adempimento dell’obbligo: scopriamo insieme tutti i dettagli.
L’iniziale scadenza, fissata per il 31 dicembre 2024, è prima slittata al 31 marzo 2025 e poi spostata ad altre date sulla base della dimensione/fatturato dell’azienda.
TABELLA DEI CONTENUTI:
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Quali aziende hanno l’obbligo di assicurazione catastrofale?
I beni dell’azienda per i quali è obbligatoria l’assicurazione catastrofale
Conseguenze al mancato adempimento relativo alle polizze catastrofali
Le aziende che non hanno obbligo di assicurazione catastrofale
Cosa intendono le assicurazione per “calamità naturali” e “catastrofi naturali“?
Gli affittuari dei beni aziendali devono stipulare la copertura assicurativa?
La scadenza del 31 marzo 2025 è definitiva per le polizze catastrofali?
Nuove scadenze (aggiornate ad aprile 2026 ) per le polizze catastrofali obbligatorie per le aziende di piccole e medie dimensioni
Dettagli tecnici legislativi sulle polizze catastrofali
Assicurazione catastrofale obbligatoria per le aziende: analisi del passato e confronto in Europa
Considerazioni relative alle polizze catastrofali obbligatorie
Quali aziende hanno l’obbligo di assicurazione catastrofale?
Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, sono tenute a stipulare (entro il 31 dicembre 2024, ora posticipato per le piccole e medie imprese al 01 gennaio 2026) contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
I beni dell’azienda per i quali è obbligatoria l’assicurazione catastrofale
La stipula delle assicurazioni sarà relativa ai seguenti danni:
- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.
Sul fronte tecnico, le compagnie assicurative saranno tenute ad applicare:
- un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno;
- premi proporzionali al rischio.
Conseguenze al mancato adempimento relativo alle polizze catastrofali
Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000 irrogata dall’IVASS (l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).
Le aziende che non hanno obbligo di assicurazione catastrofale
Esistono imprese che non hanno l’obbligo di assicurazione; sono infatti escluse da questo adempimento le imprese agricole; inoltre, l’obbligo non si applica alle imprese i cui beni immobili siano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
Cosa intendono le assicurazione per “calamità naturali” e “catastrofi naturali“?
Per calamità naturali o catastrofi naturali, le compagnie intendono quegli eventi naturali quali alluvione, esondazione, inondazione, sisma e frana.
Nello specifico:
- alluvione, esondazione, inondazione: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali;
- sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma;
- frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versamento o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua.
Gli affittuari dei beni (fabbricati, impianti e/o attrezzature) devono stipulare la copertura assicurativa?
L’articolo 1 bis della legge fiscale (legge 189/2024), pubblicata a dicembre 2024, fornisce la risposta alla domanda.
Se i beni (fabbricati, impianti ed attrezzature) concessi in locazione (ossia in affitto/noleggio), non risultano già assicurato dal proprietario, allora l’affittuario deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria a norma di legge.
La scadenza del 31 marzo 2025 è definitiva per le polizze catastrofali?
Il decreto ha previsto che le imprese di assicurazione dovranno adeguare i propri prodotti alle disposizioni del decreto entro il 31 marzo 2025.
Per le sole polizze attualmente in vigore, l’adeguamento potrà avvenire al rinnovo o al primo pagamento utile: ad esempio, in caso di polizza con scadenza annuale sottoscritta il 4 febbraio 2025, l’adeguamento potrà avvenire il 4 febbraio 2026.
Nuove scadenze (aprile 2025) per le polizze catastrofali obbligatorie per le aziende
Vista la grande quantità di imprese tenute ad adempiere all’obbligo di contrarre l’assicurazione e le conseguenti difficoltà a raccogliere una adeguata quantità di preventivi dagli assicuratori, il Legislatore ha deciso di concedere più tempo.
La proroga è stata approvata distinguendo il trattamento sulla base della dimensione dell’impresa (prendendo come riferimento la Direttiva UE 2023/2775):
- piccole e micro imprese: I gennaio 2026
(micro imprese: totale Stato patrimoniale 450.000 €, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni 900.000 € e numero medio dipendenti 10;
piccole imprese: totale Stato patrimoniale 5.000.000 €, ricavi netti delle
vendite e delle prestazioni 10.000.000 € e numero medio dipendenti 50);
medie imprese: entro il I ottobre 2025
(medie imprese: totale Stato patrimoniale 25.000.000 €, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni 50.000.000 € e numero medio dipendenti 250); - gradi imprese nessuna proroga: 31 marzo 2025
(comunque per 90 giorni è prevista la disapplicazione delle sanzioni, quindi in pratica 30 giugno 2025).
Dettagli tecnici legislativi sulle polizze catastrofali
Il quadro normativo non è ancora definitivo: la legge, infatti, concede al Ministero dell’Economia e delle Finanza e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la possibilità di stabilire ulteriori modalità attuative e operative, a partire dalla individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali per arrivare alla determinazione e all’adeguamento periodico dei premi (tenuto conto del principio di mutualità), passando dal coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa (con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese) per arrivare ad un aggiornamento dei valori di scoperto o franchigia.
Assicurazione catastrofale obbligatoria per le aziende: analisi del passato e confronto in Europa
Tra gli articoli trovati in rete, questi ci sembrano di maggiore interesse, in quanto viene trattato l’argomento portando l’attenzione sui dati economici delle catastofi avvenute nei recenti anni passati e su un interessante confronto con i paesei europei:
- https://www.adnkronos.com/sostenibilita/imprese-obbligo-di-assicurazione-contro-le-calamita-naturali-entro-fine-2024_4h0rRreTP5be12NXxmkpd5
- https://www.corriere.it/economia/risparmio/24_gennaio_24/assicurazioni-le-aziende-c-l-obbligo-polizza-contro-calamita-naturali-come-funziona-187beb70-b911-11ee-8aa6-3680458504a6.shtml
- https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/10/28/polizza-assicurativa-calamita-naturali-obbligo-imprese-entro-31-dicembre-2024
Considerazioni relative alle polizze catastrofali obbligatorie
Sicuramente i cambiamenti climatici impongono una nuova strategia difensiva per salvaguardare il proprio patrimonio e valore di impresa, si veda cose è accaduto la scorsa primavera in Romagna con un rischio di DEFAULT generalizzato per un intero sistema economico.
Quest’obbligo voluto dallo Stato è volto a garantire una maggiore resilienza e sicurezza alle imprese che si possano trovare di fronte a calamità naturali, ma anche per ridurre l’esborso di denaro pubblico.
Non solo il danno materiale subito che comporta un ripristino dei BENI ma anche la parte INDIRETTA legata al fermo dell’attività e al mancato guadagno: tutte variabili di rischio che possono compromettere definitamente portando alla chiusura un’attività imprenditoriale.
Oggi ci sono diverse soluzioni anche con costi decisamente onerosi, i players (Compagnie di Assicurazione) del mercato assicurativo propongono principalmente per il Rischio Incendio Fabbricati e Contenuti la possibilità dell’estensione ai danni catastrofali, ma il mercato dovrà adeguarsi a questo nuovo stato di fatto alla luce di un’inevitabile mutualità e all’obbligatorietà dell’assunzione del rischio.
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