Il trattamento di fine mandato per gli amministratori comunemente chiamato TFM è un accantonamento che l’azienda contraente può concordate con l’Amministratore per garantirgli una buona uscita al verificarsi della cessazione del rapporto di collaborazione.

Non vi è un regolamento specifico per il TFM, anche se è un derivato degli articoli 2120 e 2364 del codice civile, che consente di stabilire un compenso differito aggiuntivo al proprio amministratore al verificarsi dello scioglimento del rapporto di collaborazione, una buona uscita detraibile al 100% da parte dell’azienda e con tassazione separata all’atto della liquidazione in capo al beneficiario amministratore.

Questo purché sia fatto con delibera assembleare in forma certa.

Il vantaggio del trasferimento a un soggetto esterno degli accantonamenti del TFM, la compagnia di assicurazione, è che il capitale gode di tutti le caratteristiche tipiche della polizza vita, l’impignorabilità e l’insequestrabilità dei versamenti con la certezza che il proprio trattamento di fine mandato sia al sicuro dal rischio d’impresa.

Alla cessazione del rapporto di collaborazione (anche prima della scadenza di mandato prevista) di un amministratore, in qualsiasi momento essa avvenga, la compagnia di assicurazione mette a disposizione il capitale maturato spettante al beneficiario e agli eredi in caso di morte dello stesso.

Tra le principali caratteristiche assicurative ricordiamo:

  • CONSOLIDAMENTO DEL CAPITALE
 – Ad ogni rivalutazione annuale del capitale, fino alla data di liquidazione, il capitale sarà incrementato in maniera definitiva (consolidamento) delle rivalutazioni derivanti dalla gestione. In questo modo il rendimento che viene riconosciuto alla fine di ogni anno è definitivamente acquisito.
  • RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
 – La Compagnia garantisce, indipendentemente dal rendimento della gestione, la restituzione del capitale investito sia alla scadenza della posizione sia in caso di cessazione del rapporto di collaborazione.
  • GARANZIA DI RESTITUZIONE DEI PREMI VERSATI – 
Il capitale liquidato in caso di decesso non può risultare inferiore al totale degli accantonamenti effettuati per l’Amministratore anche se questo avvenisse il giorno dopo l’ingresso in assicurazione.

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