Attraverso il Decreto Ministeriale 232 del 15 dicembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stato finalmente emanato il decreto attuativo sui requisiti minimi delle coperture assicurative di responsabilità civile e delle misure alternative nella disciplina della responsabilità sanitaria introdotta con la Legge 24 dell’8 marzo 2017 Gelli Bianco.

Ecco, di seguito, in estrema sintesi, le principali caratteristiche a cui dovranno adeguarsi le polizze di Responsabilità Civile.

Mettiamo in evidenza solo alcuni degli aspetti della legge, che consta di 19 articoli, scaricabile dal sito del MEF – Dipartimento delle Finanze.

Scopriamo insieme i diversi aspetti nell’articolo.

Panoramica.
E una nuova scadenza:
16 marzo 2026

È obbligatorio l’adeguamento delle polizze RC delle Strutture Sanitarie e degli Esercenti la Professione Sanitaria entro e non oltre il prossimo 16 marzo 2026, con l’intento di alzare l’asticella della sicurezza per gestire più efficacemente i sistema risarcitorio, riducendo il contenzioso in ambito civile e penale.

Nel dettaglio, l’articolo 10 della Legge 24 del 08/03/2017 “Gelli Bianco” introduceva l’obbligatorietà della copertura assicurativa di RC per le Strutture Sanitarie e Sociosanitarie per danni causati dagli esercenti le professioni sanitarie, dipendenti, convenzionati e in libera prestazione, rinviando a successivi decreti attuativi l’evidenza di quei requisiti minimi a cui devono adeguarsi i contratti assicurativi. Dopo 6 anni e mezzo dopo, finalmente i decreti attuativi sono arrivati.

Oggetto della garanzia assicurativa

  • l’assicuratore è obbligato a tenere indenne la Struttura Sanitaria o Sociosanitaria per i rischi gravanti su quest’ultima da responsabilità contrattuale,  per quanto sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali (capitale, interessi e spese) cagionati a terzi e ai prestatori d’opera,  dal personale operante a qualunque titolo presso la stessa;
  • tali obblighi si applicano a tutte le attività;
  • l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’esercente la professione sanitaria  in adempimento di un’obbligazione contrattuale o meno assunta da quest’ultimo con il paziente, per i danni allo stesso cagionati;
  • ad ogni scadenza contrattuale, previo preavviso di almeno 90 giorni, è prevista la variazione in aumento o in diminuzione del premio di tariffa (bonus/malus) sulla base dell’andamento sinistri dell’anno precedente;
  • il massimale non deve essere inferiore ad € 1/3/5 milioni per sinistro con una massima esposizione annuale  in base alle categorie di rischio  dell’attività svolta;
  • la garanzia assicurativa è prestata nella forma « claims made », operando per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo;
  • in caso di rinnovo, la garanzia assicurativa opera fin dalla decorrenza della prima polizza sottoscritta in questo regime;
  • in caso di sinistro, la garanzia assicurativa opera per le richieste danni  su  fatti denunciati e avvenuti in questo regime temporale;
  • in caso di cessazione definitiva dell’attività, è previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell’attività e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza.

Diritto di recesso

  • Quando la polizza è attiva e nel periodo di ultrattività della stessa, l’assicuratore non può esercitare il diritto di recesso dal contratto a seguito della denuncia del sinistro o del suo risarcimento;
  • l’assicuratore può recedere dal contratto prima della scadenza solo in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell’esercente la professione sanitaria per più di un sinistro, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.

Misure analoghe
alla copertura assicurativa

  • Le strutture sanitarie possono ricorrere, in alternativa al contratto di assicurazione, alle misure analoghe e operare mediante assunzione diretta del rischio;
  • tale scelta deve risultare da apposita delibera approvata dai vertici delle strutture sanitarie che ne evidenzia, altresì, le modalità di funzionamento e le capacità economiche per l’attuazione (fondo rischi).

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Considerazioni finali

Da notare che, nel caso in cui le strutture volessero scegliere le misure analoghe di gestione del rischio internamente anche in forma combinata con la compagnia di assicurazione (SIR, ossia “Self Insurance Retention”), queste dovranno dotarsi di particolari caratteristiche patrimoniali (fondo rischi) e di figure professionali dedicate per questo tipo di gestione.

Sicuramente un introduzione del legislatore che impone un adeguamento importante in ambito sanitario delle coperture assicurative con non pochi aumenti tariffari e incertezze.

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