La Legge di Bilancio 213/2023 per l’anno 2024 ha introdotto l’obbligo per le imprese con sede legale in Italia di stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale, pena sanzioni per il mancato adempimento dell’obbligo.

Assicurazione contro le calamità naturali per le aziende: l’obbligo, gli articoli, gli eventi

Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Assicurazione obbligatoria per le aziende: dettagli tecnici e sanzioni

La stipula delle assicurazioni sarà relativa ai seguenti danni:

  • terreni e fabbricati;
  • impianti e macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali.

Sul fronte tecnico, le compagnie assicurative saranno tenute ad applicare:

  • un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno;
  • premi proporzionali al rischio.

Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000 irrogata dall’IVASS (l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).

Calamità naturali per le aziende: quali non hanno obbligo di assicurazione

Esistono imprese che non hanno l’obbligo di assicurazione; sono infatti escluse da questo adempimento le imprese agricole; inoltre, l’obbligo non si applica alle imprese i cui beni immobili siano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Dettagli tecnici legislativi

Il quadro normativo non è ancora definitivo: la legge, infatti, concede al Ministero dell’Economia e delle Finanza e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la possibilità di stabilire ulteriori modalità attuative e operative, a partire dalla individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali per arrivare alla determinazione e all’adeguamento periodico dei premi (tenuto conto del principio di mutualità), passando dal coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa (con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese) per arrivare ad un aggiornamento dei valori di scoperto o franchigia.

Considerazioni

Sicuramente i cambiamenti climatici impongono una nuova strategia difensiva per salvaguardare il proprio patrimonio e valore di impresa, si veda cose è accaduto la scorsa primavera in Romagna con un rischio di DEFAULT generalizzato per un intero sistema economico.

Quest’obbligo voluto dallo Stato è volto a garantire una maggiore resilienza e sicurezza alle imprese che si possano trovare di fronte a calamità naturali, ma anche per ridurre l’esborso di denaro pubblico.

Non solo il danno materiale subito che comporta un ripristino dei BENI ma anche la parte INDIRETTA legata al fermo dell’attività e al mancato guadagno: tutte variabili di rischio che possono compromettere definitamente portando alla chiusura un’attività imprenditoriale.

Oggi ci sono diverse soluzioni anche con costi decisamente onerosi, i players (Compagnie di Assicurazione) del mercato assicurativo propongono principalmente per il Rischio Incendio Fabbricati e Contenuti la possibilità dell’estensione ai danni catastrofali, ma il mercato dovrà adeguarsi a questo nuovo stato di fatto alla luce di un’inevitabile mutualità e all’obbligatorietà dell’assunzione del rischio.

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Fonte delle immagini (Freepik)

Gli Enti del Terzo Settore e il registro dei volontari: obbligo di assicurazione

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