Assicurazioni professionali per infermieri

Con l’introduzione nel nostro ordinamento della legge Gelli – Bianco n° 24 del marzo 2017 il legislatore cerca di sgravare l’esercente la professione sanitaria di quella responsabilità che gli è tipica vista la natura del suo incarico, spostandola  sulla struttura sanitaria o socio sanitaria per cui presta la sua opera

L’intento è quello di abbattere gli insostenibili costi della medicina preventiva e di normare i rapporti di responsabilità che intercorrono tra la struttura e il professionista a vantaggio di un più rapido iter risarcitorio nei confronti del danneggiato.
 
Particolare attenzione va posta all’introduzione dell’articolo 590 sexies del Codice di procedura Penale ( art. 6 legge Gelli – Bianco) per cui se i fatti che causano morte o lesioni personali gravi e gravissime sono connessi all’esercizio della professione sanitaria si applicano le pene previste dagli articoli 589 e 590 CP, fatto salvo il caso di imperizia e se sono state seguite le linee guida o le buone pratiche clinico assistenziali.
 
Norma in apparenza peggiorativa e limitativa della precedente legge Balduzzi , che sgravava comunque penalmente per colpa lieve l’esercente la professione sanitaria che si attiene alle linee guida ( articolo 3 legge 189 del 2012), lasciando ora di fatto anche in questo ambito il professionista potenzialmente sempre esposto.
 
Per quanto riguarda invece la colpa grave, che è parte integrante dei precedenti concetti, l’esercente la professione sanitaria sottende in ambito pubblico all’azione di rivalsa da parte della Corte dei Conti, in ambito privato  all’azione di rivalsa da parte della compagnia si assicurazione delle struttura presso la quale presta la sua opera, per un importo non superiore al triplo della sua retribuzione annua lorda (articolo 9 legge Gelli – Bianco).
 
Sicuramente la poca chiarezza del legislatore sulla norma, che per altro manca dei decreti attuativi, crea incertezza per le esposizioni del rischi professionali, non solo per i singoli esercenti ma anche per le strutture.
 
Errare umanum est, nella propria professione si possono commettere errori con risvolti non solo in ambito  civile ma anche in quello penale che va ricordato non è contemplato nella polizza di responsabilità civile.
 
Quali sono gli aspetti che un esercente la professione sanitaria  deve tenere presente all’atto delle sottoscrizione della sua polizza RC Professionale?
 
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