Con DLGS 231/2001 intendiamo riferirci al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001.
Come già scritto in altri articoli pubblicati sul blog, il Decreto Legislativo 231/2001 prevede quei reati presupposto di natura penale che implicano una responsabilità amministrativa dell’ente nel momento in cui al verificarsi del reato l’illecito avviene viene commesso da una figura apicale nell’ interesse e a vantaggio dell’azienda.
Il modello organizzativo aziendale e l’Organismo di Vigilanza attenuano tale responsabilità: il primo organizza e regola le funzioni aziendali con i relativi ambiti e responsabilità, il secondo vigila e monitora la corretta attuazione del primo allo scopo di prevenire l’attuazione di quei reati presupposto che possano dare luogo a una responsabilità amministrativa.
L’azienda quindi è sottoposta a tale responsabilità, anche perché come natura giuridica non può rispondere penalmente (ricordiamo che la responsabilità penale è sempre personale), ma con un adeguato modello organizzativo potrà dimostrare di avere fatto tutto il possibile per cercare di prevenire ed evitare il verificati dell’atto illecito.
È bene precisare sulla 231/2001 in questo contesto che:
- il DLGS è applicabile a tutti gli enti (aziende), con esclusione di quelli pubblici
- le figure apicali (dipendenti e amministratori) che impattano sulla 231 sono elencate nell’articolo 5) del DLGS
- il modello organizzativo dell’ente e l’Organismo di Vigilanza sono normati all’articolo 6) del DLGS
- l’elenco dei reati presupposto/sanzioni sono elencati negli articoli 24/25 e successivi del DLGS
- le quote sanzionatorie a seconda del reato vanno da un minimo di 100 a un massimo di 1.000 con un valore pro quota che può andare da un minimo di € 258,00 a un massimo di € 1,548,00
Di particolare rilevanza l’Articolo 9 comma 2) che fa riferimento a un tipo di sanzione che può essere non necessariamente economica, ma interdittiva:
- interruzione dell’esercizio dell’attività
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze concessioni
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi
- divieto di pubblicizzare beni o servizi
In luogo delle sanzioni interdittive il giudice può anche applicare delle misure cautelari provvisorie (articolo 45 del DLGS 231/2001) in attesa degli sviluppi processuali o la nomina di un commissario straordinario.
Il rischio di incorrere a seconda della gravità del reato in una interruzione forzata dell’attività e senz’altro un grave rischio, occorre avere quei margini di ritenzione che premettono di potersi difendere sia legalmente che economicamente.
In ambito assicurativo si possono in parte trasferire certi rischi soprattutto quelli legali.