Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’Assicurato sono a carico dell’Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.
Così recita l’Articolo 1917 del Codice Civile.
In tutte le coperture assicurative per la Responsabilità Civile contro Terzi, compresa l’ RC Auto, sono assicurate le spese legali sostenute dall’Assicurato per difendersi dalle richieste danni di Terzi , fino al massimo del 25% del massimale assicurato RC.
Per esempio, con un massimale RC di € 1.000.000,00 sono assicurate le spese legali fino al massimo di € 250.000,000.
Su tale aspetto è bene pero’ sottolineare alcuni aspetti del “Contratto Assicurativo”:
- la Compagnia di Assicurazione ha facoltà fino a che ne ha interesse di assumere, tanto in sede Civile che Penale, la Difesa dell’Assicurato ( ciò vuole dire che l’Assicuratore può rifiutarsi di assumere la Difesa dell’Assicurato)
- l’Assicurato deve avere il benestare della presa in carico della propria Difesa da parte dell’Assicuratore, che fornisce un legale a suo piacimento
- l’Assicurato non può prendere iniziative nei confronti del richiedente il danno che non siano state condivise e autorizzate dall’Assicuratore, pena decadenza della copertura
- in caso di Penale Doloso è prassi che l’Assicuratore rimborsi le spese per la Difesa dell’Assicurato a posteriori, solo in caso di “assoluzione in giudicato” dell’Assicurato, che deve cosi’ anticipare i propri costi di Difesa
- le spese di Giustizia Penale rimangono a carico dell’Assicurato
A tale proposito va detto che gli iter risarcitori sono da valutarsi caso per caso , ma è buona norma avere oltre la copertura di RC una propria polizza Tutela Legale , operativa a seconda dei casi fin da subito, con un Legale di propria fiducia, evitando così di dovere anticipare spese di Difesa che in alcuni casi potrebbero essere particolarmente onerose, specialmente in sede Penale.