Come già ampiamente detto in occasione di altre newsletter, qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno; questo cita l’articolo 2043 del codice civile che in ambito di responsabilità civile è alla base del nostro ordinamento giuridico.

I differenti tipi
di responsabilità

Distinguiamo però in ambito civile il tipo di responsabilità, secondo i diritti tutelati, su base accademica e giurisprudenziale:

  • responsabilità per fatto illecito cioè violazione di una posizione giuridica della persona protetta dall’ordinamento (diritto assoluto = vale indistintamente per e verso tutti i cittadini; categoria aperta) articolo 2043 c.c.;
  • responsabilità contrattuale cioè violazione di un obbligo nascente da contratto quindi di un diritto relativo (vale esclusivamente per chi partecipa al patto) articolo 1218 c.c.;
  • responsabilità professionale: un unico comportamento risalente al medesimo autore, e quindi un evento dannoso unico nella sua genesi soggettiva, che appaia di per sé lesivo non solo di specifici diritti derivanti al contraente dalle clausole contrattuali, ma anche dei diritti assoluti che alla persona offesa spettano di non subire pregiudizi all’onore, alla propria incolumità personale e alla proprietà di cui è titolare.

Obbligazioni a carico
del professionista

Art 1176 c.c.: nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata, concetto che introduce alla diligenza specifica:

  • l’obbligo di diligenza da osservare impone al professionista di assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole (Cass. Civ., sez. III, sentenza 14 luglio 2015, n. 14639).

Termini di prescrizione
e onere della prova

Vediamo ora i termini di prescrizione e onere della prova:

  • responsabilità per fatto illecito (2043 c.c.): prescrizione 5 anni, con esclusione dell’ RC Auto che è di 2 anni, onere della prova spetta a chi subisce il danno;
  • responsabilità per fatto contrattuale (1218 c.c.) prescrizione 10 anni, onere della prova inverso spetta all’inadempiente che dovrà dimostrare di avere fatto tutto il possibile perché il danno si evitasse.

Possiamo dire che in questo ambito il professionista rientri nella sfera della responsabilità contrattuale dei 10 anni.

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Gli Enti del Terzo Settore e il registro dei volontari: obbligo di assicurazione

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