La legge n° 24 del 2017  Gelli Bianco aveva lo scopo di mettere chiarezza nei rapporti tra i soggetti, pazienti, strutture ed esercenti la professione sanitaria, al fine di abbattere la medicina difensiva per diminuire i costi della sanità, portando a un livello di sostenibilità sociale il tema della responsabilità medica. Tale riforma è inevitabilmente naufragata in un quasi nulla di fatto, poiché mancano ad oggi ancora i decreti attuativi.

L’obbligatorietà della copertura assicurativa in ambito sanitario

Occorre dire che un obiettivo così mirato ad alzare il livello sociale di sostenibilità di questo rischio – per essere tale – debba passare attraverso l’obbligatorietà della copertura assicurativa, con un sistema controllato e obbligato come è quello della Rc Auto.

Infatti la legge 990 del 1969 ha introdotto l’obbligatorietà della responsabilità civile auto per tutti i proprietari  di mezzi a motore e natanti in un sistema in cui le compagnie di assicurazione che esercitano questo ramo assicurativo sono obbligate per legge ad assicurare i mezzi e i proprietari con un ritorno di sostenibilità sociale del rischio della circolazione: tutti siamo tutelati sia per i danni che subiamo sia per quelli che causiamo, anche quando dall’altra parte c’è un mezzo che non è assicurato (fondo vittime della strada).

Non si può’ dire di certo che ci siano questi presupposti per il settore della responsabilità sanitaria, dal quale la maggior parte delle compagnie di assicurazione fugge in quanto rischi non graditi.

Legge Gelli Bianco

Se con il decreto del Presidente della Repubblica n° 137 del 7 Agosto 2012 viene introdotto l’obbligo per il  professionista, cioè colui che è iscritto ad un albo professionale o a un collegio, di una copertura assicurativa di responsabilità professionale (quindi anche l’esercente la professione sanitaria deve essere assicurato), con la legge Gelli Bianco, in base al nuovo dettato normativo, è la Struttura Sanitaria che risponde sempre per legge dei danni causati a terzi (articolo 1218 e 1228 del codice civile)  con una copertura assicurativa ( obbligatoria) o tramite analoghe misure.

Vediamo ora in grandi linee i principali articoli del decreto:

  • Articolo 7: Responsabilità Civile della Struttura
  • Articolo 9: Azione di Rivalsa o di Responsabilità Amministrativa
  • Articolo 10: Obbligo di Assicurazione
  • Articolo 11: Estensione della Copertura Assicurativa

In quanto al mercato, a nostra esperienza, i principali player assicurativi si sono parzialmente allineati con dei capitolati di responsabilità civile che interpretano la legge in forma personalistica, con costi e garanzie in molti casi notevolmente difformi tra di loro.

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