La Legge del 08 marzo 2017 n° 24 recita nel suo primo articolo:
La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività.
Dal I aprile 2017 è ufficialmente in vigore la legge 24/2017, legge Gelli/Bianco sulla responsabilità sanitaria, senza che siano operative tutte le importanti novità che il provvedimento ha introdotto nel nostro ordinamento, in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi e con tutti i dubbi interpretativi che solo la giurisprudenza potrà risolvere.
Sostanziale novità del decreto è quella di voler sgravare da responsabilità di “colpa grave” l’attività dell’esercente la professione sanitaria che si sia tenuto alle linee guida emanate o alle buone pratiche, caricando la gestione del danno sulla struttura, con l’intento di abbattere i costi delle medicina preventiva, notevole voce di spesa del nostro welfare.
Sicuramente un sistema che definendo i gradi di responsabilità delle figure interessate e le modalità dei risarcimenti risulta più’ sostenibile e performante rispetto a quello odierno
Di seguito riepiloghiamo alcuni articoli della legge che impattano maggiormente sul tema assicurativo della responsabilità civile.
Legge Gelli Bianchi 24/2017 sulla responsabilità sanitaria
( Articolo 1) La Sicurezza delle Cure in Sanità
NOTA Alle attività di prevenzione e sicurezza è tenuto a concorrere tutto ll personale della struttura
(Articolo 3) Osservatorio Nazionale per le Buone Pratiche sulla Sicurezza Sanitaria
NOTA E’ istituito l’Osservatorio con decreto attuativo del 29 settembre 2017
(Articolo 5) Buone Pratiche Clinico Assistenziali e Raccomandazioni previste dalle Linee Guida
NOTA Gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle raccomandazioni delle linee guida o alle buone pratiche clinico assistenziali
(Articolo 6) Responsabilità Penale dell’Esercente la Professione Sanitaria
NOTA Viene modificato l’articolo 590 del Codice Penale introducendo il punto sexies, responsabilità colpose per morte e per lesioni personali in ambito sanitario, sgravando dalla colpa grave a causa di imperizia l’esercente la professione sanitaria che si sia attenuto alla linee guida o in assenza alle buone pratiche clinico assistenziali
(Articolo 7) Responsabilità Civile della Struttura e dell’Esercente la Professione Sanitaria
NOTA La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria anche se scelti dal paziente o ancorché non dipendenti della struttura, risponde della loro condotta colposa e dolosa ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile.
Limite temporale di responsabilità della Struttura e degli Esercenti la Professione Sanitaria:
- Struttura: responsabilità contrattuale ( 10 anni)
- Esercente l’attività sanitaria in libera professione: responsabilità contrattuale ( 10 anni)
- Esercente l’attività sanitaria in regime di convenzione: responsabilità extra contrattuale ( 5 anni)
- Dipendente esercente l’attività sanitaria: responsabilità extra contrattuale ( 5 anni)
(Articolo 9) Azione di Rivalsa o di Responsabilità Amministrativa
NOTA L’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può’ essere esercitata solo nel caso di dolo o colpa grave.
(Articolo 10) Obbligo di Assicurazione
NOTA In particolare la struttura deve prevedere nel proprio contratto assicurativo per la responsabilità civile conto terzi che la garanzia valga per tutto il personale a qualunque titolo operante, sia dipendente, sia in convenzione che in libera professione , fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 Azione di Rivalsa.