Con questo articolo vogliamo richiamare l’attenzione sulle tariffe Welfare che si possono applicare in virtù dell’articolo 51 del TUIR (Testo Unico delle Imposte e dei Redditi) che prevede in linea generale che i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal dipendente in ottemperanza a tali disposizioni non concorrano alla formazione di reddito, con importanti vantaggi fiscali sia in capo all’Azienda che al Dipendente.

Piani aziendali di welfare:
l’offerta del mercato

L’offerta di mercato è rappresentata oggi certamente  dalla possibilità di accedere a innovativi prodotti con  caratteristiche distintive diverse,  come per esempio  ricordiamo:

  • contratti individuali e/o collettivi con una completa personalizzazione della polizza in base alle diverse esigenze dei lavoratori;
  • tariffe flat che con un’unica gamma di premio (per esempio sempre lo stesso prezzo indipendentemente dall’età dell’assicurato) coprono tutto l’arco lavorativo del dipendente;
  • premi assicurativi estremamente vantaggiosi che consentono ai lavoratori e alle loro famiglie di cautelarsi con costi ampiamente competitivi.

L’impiego di piani aziendali di welfare riservato ai lavoratori dipendenti delle imprese private  (operai, impiegati, quadri e dirigenti) ma anche ai Soci e Amministratori che ricevano un compenso in busta, paga può consentire all’azienda e ai lavoratori l’ottenimento di importanti benefici sotto l’aspetto fiscale, ovvero l’azzeramento del “cuneo fiscale” mediante l’esenzione dalla tassazione (IRPEF) e l’esenzione dalla contribuzione (INPS),

Allo scopo di esaminare questi importanti temi quale i piani aziendali di welfare, stiamo a vostra disposizione per tutti gli approfondimenti del caso: contattaci senza impegno, saremo lieti supportarti in tale senso.

Gli Enti del Terzo Settore e il registro dei volontari: obbligo di assicurazione

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