Vista l’odierna emergenza COVID -19 e le ricadute in divenire sul terreno della responsabilità civile, con il presente VADEMECUM SINISTRI si vuole offrire un prontuario di sintesi delle buone procedure da adottare in caso di richiesta danni da contagio agli ospiti e al personale dipendente che possa coinvolgere una Struttura Sanitaria.
Si può’ affermare che tali procedure dettate dall’esperienza e dal senso pratico possano valere in generale per tutte le aziende coinvolte in richieste danni a persone o a cose patiti da terzi.
Le primarie fasi della gestione del sinistro si possono così sintetizzare:
– gestione del parente ante richiesta del danno, in capo alla struttura
– comunicazione all’Assicuratore della polizza di RC della Struttura del fatto o della richiesta scritta
– memoria difensiva di tutte la procedure adottate dalla Struttura per contrastare il contagio
– raccolta della documentazione sanitaria/preesistenze ante COVID dell’ospite danneggiato
– nomina di un Legale interno a tutela della Struttura
– condivisione della strategia difensiva della Struttura con l’Assicuratore
Caso per caso il sinistro può procedere diversamente in ambito PENALE e/o CIVILE.
In entrambi i casi l’Assicuratore è surrogato ( articolo 1916 del Codice Civile), cioè subentra nei diritti dell’assicurato (la Struttura) e può decidere anche autonomamente la gestione del sinistro per evitare il maggior danno, cioè maggiori spese.
Le polizze di RTC prevedono per legge ( articolo 1917 del codice civile) il 25% del massimale dedicato alle spese legali di difesa sia extra giudiziaria che giudiziaria , ma con un legale direttamente nominato dall’Assicuratore e fino a che ne ha interesse.
Vero è che l’interesse dell’Assicuratore può non coincidere con quello dell’Assicurato , va quindi condivisa la strategia di difesa ( vedi sopra) tenendo ben presente che l’Assicurato non può’ prendere nessuna iniziativa autonoma che non sia approvata dall’Assicuratore o ammettere qualsivoglia responsabilità, pena la decadenza della copertura assicurativa a causa del maggior danno subito dall’Assicuratore.
A supporto della difesa dell’assicurato è bene avere a parte anche una polizza di TUTELA LEGALE.
Una volta concluso l’iter penale e/o risarcitorio , l’Assicuratore RC in ambito civile risarcisce il terzo danneggiato e in ambito penale rimborsa le spese legali anticipate dall’Assicurato solo in caso di sentenza di assoluzione passata in giudicato.
NOTA BENE
La polizza di RCT , Responsabilità Civile vs Terzi per danni a persone e/o cose, entra in funzione solo in caso di responsabilità dell’Assicurato, garantendone la colpa sia lieve che grave e risponderà solo se ritenuto responsabile; il Dolo è contemplato nella misura in cui l’Assicurato sia chiamato in causa per le persone di cui deve rispondere ( dipendenti/collaboratori) ma con rivalsa dell’Assicuratore sul diretto responsabile.
Per tutti i chiarimenti che dovessero essere necessari CONTATTACI SENZA IMPEGNO