Cos’è il Danno Biologico?

Per Danno Biologico si intende quella invalidità permanente psicofisica che colpisca un Lavoratore durante le sue mansioni a causa di un infortunio o una malattia professionale, indipendentemente dalle conseguenze di una diminuita capacità lavorativa.

Il DPR del 30 giugno 1965 n° 1124 Testo Unico della disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e la malattie professionali introduce l’obbligatorietà dell’Assicurazione Pubblica, esonerando il Datore di Lavoro da eventuali indennità da corrispondere al Lavoratore nel caso questi subisca un danno durante le ore lavorative, fatto salvo il diritto di regresso nei confronti del Datore di Lavoro nel caso, in sede penale o – se occorre – in sede civile, sia riconosciuta una sua responsabilità per un reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.

Successivamente con l’introduzione del DLGS 38/2000, in particolare l’articolo 13, il Danno Biologico per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali viene indennizzato con un nuovo approccio :

– da 0% al 5% di invalidità non è corrisposto nessun indennizzo
– dal 6% al 15% di invalidità è indennizzato un capitale ( menomazione/età)
– dal 16% di invalidità è corrisposta una rendita

Rimane a carico del Datore di Lavoro la parte del cosi’ detto Danno Differenziale, cioè tutto quello che non è rimborsabile dall’Assicuratore Pubblico (vedi sopra) e che in ambito civilistico può’ essere preteso dal Lavoratore che dimostri di aver subito, in ragione di un fatto illecito commesso dal Datore di Lavoro o da un Terzo, un danno maggiore rispetto a quello che l’INAIL gli ha risarcito ( danno morale – inabilità temporanea – ip 0/5% – spese mediche).

Il Datore di Lavoro si trova per tanto da un lato a fare fronte all’azione di rivalsa dell’Assicuratore Pubblico e dall’altro a fare fronte alla richiesta di integrazione del risarcimento del danno rispetto a quanto già corrisposto dall’INAIL al Lavoratore .

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