Normalmente nella disciplina medica gli atti invasivi sono quelle procedure che comportano una cruentazione dei tessuti per un prelievo o per l’introduzione di idonei sistemi nell’organismo umano.
In campo assicurativo gli atti invasivi, gli interventi ambulatoriali e gli interventi chirurgici possono essere o meno precisati nel testo della polizza di Responsabilità Civile e sicuramente concorrono alla determinazione corretta del rischio da assicurare ma se non correttamente declinati possono portare ad esclusioni che in caso di danno al terzo ne escludono il risarcimento.
Ne consegue un impatto negativo sulla patrimonialità della struttura sanitaria assicurata o sul singolo professionista esercente la professione sanitaria.
Ecco in linea generale le differenti definizioni da parte delle compagnie di assicurazione:
- Interventi chirurgici: le operazioni effettuate in sala operatoria con anestesia totale o locale;
- Interventi ambulatoriali: operazioni eseguite in ambulatorio e comunque diverse da interventi chirurgici e di tipo invasivo;
- Atti invasivi: il complesso di indagini diagnostiche e delle manovre terapeutiche effettuate mediante l’inserimento nell’organismo di un paziente di sonde, cateteri o di altre attrezzature utilizzate dalle diverse specializzazioni mediche.
Non sono considerati atti invasivi medicazioni, suture superficiali, posizionamento di cateteri vescicali, infiltrazioni peri e intra articolari e ogni ed altra prestazione assimilabile secondo le evidenze scientifiche e le vigenti discipline di settore, purché tali caratteristiche siano correttamente descritte nel testo della polizza di responsabilità civile onde evitare interpretazioni sfavorevoli a scapito dell’assicurato per la risarcibilità al terzo danneggiato.
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