Gli amministratori, il direttore generale, ma anche il responsabile della privacy, quello della sicurezza e in generale le “figure apicali aziendali” possono essere chiamate a rispondere civilmente per danni patrimoniali (danno lucro cessante) arrecati all’Azienda per cui svolgono la loro opera, se a causa di un fatto illecito per negligenza, errore od omissione ne creano un danno economico.

L’articolo 2393 del Codice Civile con la “ L’Azione Sociale di Responsabilità” e in generale la riforma del diritto societario con DLGS n°6/2003 impegnano il patrimonio dell’Azienda e quello personale delle figure apicali chiamate a svolgere il loro ruolo con diligenza e competenza secondo le vigenti norme.
Anche se nel nostro ordinamento non esiste una responsabilità penale dell’Azienda, questa incorre in una responsabilità amministrativa, modellata su principi di responsabilità penale, che viene comminata in sanzioni economiche anche interdittive che si possono riflettere sul patrimonio aziendale, su quello degli Amministratori, dei Dirigenti e sulle figure di controllo (DLGS 231/2001).

Con una pluralità di soggetti pubblici e privati i cui interessi possono essere lesi gli Amministratori sono personalmente e solidamente responsabili fra loro per i danni causati a terzi, compresa l’Azienda.

Di sicuro interesse è la “Manleva” da parte della società a favore dell’Amministratore che con limiti ben precisi deve essere approvata dal CDA, per cui viene stabilito che l’Azienda tenga indenne l’Amministratore verso richieste danni di terzi ( per esempio alcuni CCNL prevedono la manleva da parte della società verso i dirigenti).

Come si può tutelare gli Amministratori e l’Azienda in ambito assicurativo?
Con la polizza RC Patrimoniale degli Amministratori.

Tra le principali caratteristiche ricordiamo:

  • copertura patrimoniale avverso richieste danni di terzi
  • copertura patrimoniale per Azione Sociale di Responsabilità (articolo 2293 codice civile)
  • rimborso all’Azienda di quanto corrisposto a terzi in caso di “manleva” nei confronti delle Figure Apicali
  • copertura patrimoniale per Organismo di Vigilanza – Consiglieri- Membri Consiglio Gestione- Membri Consiglio di Sorveglianza- Sindaci
  • copertura patrimoniale per l’Azienda per cause di lavoro
  • copertura patrimoniale per mobbing
  • tutela legale, fino a che ne ha interesse l’Assicuratore, con il massimo del 25% del massimale assicurato in polizza

Con particolare attenzione evidenziamo che la RC Patrimoniale esclude il danno contrattuale in capo all’Azienda, fatto salva la copertura per le cause di lavoro (vedi sopra).

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