È previsto l’obbligo di assicurazione per tutti i volontari che operano nel terzo settore sia che lo facciano in modalità occasionale che continuativa. I dati identificativi dei volontari non occasionali dovranno essere obbligatoriamente trascritti in un apposito registro (il cosiddetto “registro dei volontari”) assoggettato a previdimazione e prenumerazione da parte di un notaio o di un segretario comunale. È quanto deriva dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del dlgs 117/2017 (Codice del terzo settore – Cts) e del decreto ministeriale del 6 ottobre 2021. La riforma del terzo settore evidenzia il valore e il ruolo del volontario riferendosi esplicitamente, negli artt da 17 a 19 del Cts, alla persona che fa volontariato donando gratuitamente e liberamente la propria opera, in favore della comunità e del bene comune, e mira altresì alla promozione della cultura del volontariato.
Il volontario è colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro, neanche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà e che può offrire la propria opera anche agli Enti del Terzo Settore.
Dal codice si evince che anche un non associato può essere volontario, infatti non è indispensabile che il volontario sia anche associato dell’Ente per il quale opera.
Il codice, con l’art. 17, estende a tutti gli Enti Terzo Settore (ETS) che si avvalgono di volontari l’obbligo di tenere l’apposito registro in precedenza previsto solo per le organizzazioni di volontariato e con l’art. 3 del dm 6/10/2021 (in G.u. n. 285 del 30/11/21) si dettagliano gli adempimenti operativi al riguardo.
Gli Enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono, infatti, tenere un apposito registro dei volontari non occasionali e assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Le previsioni relative al registro si applicano ai soggetti qualificabili come volontari non occasionali:
– sono questi ultimi che devono obbligatoriamente essere iscritti nel registro e non anche i volontari occasionali.
Per i secondi, tuttavia, il decreto prevede la possibilità di essere iscritti in un’apposita sezione separata; censimento questo, ad avviso di chi scrive, opportuno anche per i fini assicurativi.