Il nuovo livello del fabbisogno sanitario nazionale, che rappresenta il finanziamento complessivo della sanità pubblica e di quella accreditata in Italia, è stato da ultimo fissato dalla legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) in 124.061 milioni di euro per il 2022, 126.061 milioni per il 2023 e 128.061 milioni per l’anno 2024, questi sono i dati che si possono rilevare dal sito della camera dei deputati https://temi.camera.it.
Il costante aumento dei costi nelle casse dello Stato in periodi di regressione come quelli che stiamo vivendo, comporta inevitabilmente delle conseguenze di insostenibilità e ricadute che si riflettono negativamente sulla qualità dei servizi assistenziali sul territorio, con una sostanziale aumento della spesa sanitaria privata.
La spesa sostenuta direttamente dal privato cittadino nel 2019 è di circa 40,2 MLD di euro, anche di riflesso per le lunghe liste d’attesa della ordinaria sanità, non di emergenza, per visite specialistiche e per gli interventi chirurgici:
- 39% visite specialistiche
- 30% interventi di chirurgia
- 21% esami diagnostici
- 10% chemio e radioterapia
Fonte: elaborazione Banca IFIS su risultati delle ricerche del Censis.
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Welfare collettivo nazionale
Il legislatore ci viene però incontro con forme di welfare integrativo che poggiano la loro valenza su interessanti aspetti di fiscalità.
Prendiamo in considerazione per esempio il welfare collettivo aziendale per cui con dei vantaggi fiscali e contributivi per i dipendenti e per l’azienda a cui appartengono, l’Articolo 51 del TUIR Testo Unico delle Imposte e dei Redditi , modificato, stabilisce:
COMMA 2 lett. A – Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:
- i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge;
- i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.
In buona sostanza il contributo versato per l’assistenza sanitaria privata del Lavoratore fino a € 3.615,20 a una cassa mutualistica non concorre a quantificare il suo reddito IRPEF, per cui non ci si pagano sopra le tasse, e a carico del Datore di Lavoro rimane solo un onere contributivo ridotto del 10%.
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Un esempio pratico concreto
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